La proposta di riforma costituzionale: approfondimento

La proposta di riforma costituzionale: approfondimento

Data :

22 novembre 2016

La proposta di riforma costituzionale: approfondimento
Municipium

Descrizione

Il testo di legge costituzionale, approvato in via definitiva dal Parlamento il 12 aprile 2016 mira principalmente al superamento dell’attuale bicameralismo paritario e alla modificazione della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale approvata, si svolgerà il 4 dicembre 2016.

Il nuovo Senato

Il testo approvato configura il Senato come un organo elettivo di secondo grado rappresentativo degli enti territoriali e composto, al massimo, da cento membri. Novantacinque senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome (74 tra i propri componenti e 21 fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori). Nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli Regionali dai quali sono stati eletti. L'elezione dei senatori avverrà secondo modalità stabilite da una legge bicamerale e dovrà avvenire in conformità con le scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri regionali in occasione del rinnovo dei medesimi organi.

Fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di sette anni non rinnovabile. Ai senatori non spetta alcuna indennità per l’esercizio del mandato ed hanno le stesse prerogative dei deputati.

Funzioni del Senato

Il nuovo Senato rappresenta le istituzioni  territoriali e svolge funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea, funzioni per la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, per la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori nonché per l’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo e per la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

Diversamente dalla Camera dei Deputati, il nuovo Senato non è legato al Governo da un rapporto di fiducia.
Su ogni progetto di atto normativo o documento all’esame della Camera dei deputati, il Senato può svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni e, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, chiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera è tenuta a pronunciarsi entro sei mesi dalla data della deliberazione del Senato. Al Senato spetta anche il potere di inchiesta, che il rinnovato art. 82 della Costituzione circoscrive a materie di pubblico interesse riguardanti le autonomie territoriali.

Procedimento legislativo: superamento del bicameralismo paritario

L'esame dei progetti di legge è avviato dalla Camera  dei  deputati  ed è trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  può  disporre di  esaminarlo. Una volta effettuata tale deliberazione, l’esame può concludersi con l’approvazione di proposte di modifiche, che la Camera dei deputati potrà valutare se accogliere o meno in sede di approvazione definitiva. Il bicameralismo paritario resta in un ambito disciplinato dal nuovo art. 70 della Costituzione. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per alcune leggi espressamente indicate, quali le leggi di revisione costituzionale e quelle costituzionali, nonché alcune leggi ordinarie aventi un contenuto proprio, del tutto tipico, per le quali l’intervento del Senato trova uno specifico fondamento nella sua natura e nella sua composizione.

L'istituzione del "voto a data certa"

La riforma introduce criteri per avere tempi certi di approvazione delle leggi. Tra questi, quello che stabilisce che il Governo può chiedere un “voto a data certa” per far votare in massimo 70 giorni disegni di legge essenziali per l’attuazione del suo programma. Sono escluse da questo procedimento le leggi bicamerali, le leggi elettorali, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi che richiedono maggioranze qualificate (artt. 79 e 81, comma sesto, Cost.).

Il Titolo V della Costituzione

Vengono eliminate le competenze concorrenti tra Stato e Regioni. Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie quali:

  • il coordinamento della finanza pubblica;
  • le politiche attive del lavoro;
  • promozione della concorrenza
  • le infrastrutture strategiche;
  • le politiche energetiche;
  • l’ambiente.

La nuova ripartizione tiene conto anche dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in occasione dei conflitti fra stato e regioni degli ultimi anni. Viene eliminata la competenza legislativa “concorrente” attualmente ripartita tra Stato e Regioni, considerando i problemi interpretativi dopo la riforma del 2001. Resta ferma la “clausola di residualità” che attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato indicate in via esemplificativa. La flessibilità delle competenze tra Stato e Regioni è garantita dalla "clausola di salvaguardia" (la possibilità che una legge dello statale intervenga anche in materie di competenza regionale per la tutela dell'interesse nazionale) e dal procedimento previsto dal novellato art.116 Cost. che attribuisce forme di autonomia differenziate alle Regioni a statuto ordinario, purché le stesse siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

L'elezione del Capo dello Stato

È il Parlamento in seduta comune che elegge il Capo dello Stato, senza l’integrazione della composizione con delegati regionali, ma i quorum per l’elezione sono così modificati: viene eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti e dal settimo scrutinio quella dei tre quinti dei votanti.

Istituti di democrazia diretta e strumenti di partecipazione

Le firme necessarie per la richiesta di referendum restano 500mila, con il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto. Viene abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari, è fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti.
Si introduce inoltre nell’ordinamento, per la prima volta a livello nazionale, la possibilità di prevedere forme di referendum propositivo e d’indirizzo, la cui disciplina è rinviata ad una legge costituzionale successiva.
Vengono aumentate a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare e introdotte garanzie procedurali per assicurarne il successivo esame e l’effettiva decisione parlamentare.

Soppressione di enti

Si prevede la soppressione del CNEL e delle Province come enti costitutivi della Repubblica.

Riduzione di costi

Specifiche riduzioni di spese conseguono alla previsione della gratuità del mandato dei senatori, all’equiparazione dell’importo degli emolumenti dei consiglieri regionali a quello del sindaco del capoluogo di regione e, infine, dal divieto di erogazione di rimborsi o analoghi trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

fonte: Dipartimento per le riforme istituzionali

Link utili:

Informazioni utili sull'appuntamento referendario sono contenute nello specifico articolo nella sezione "News" dell'applicazione.

Documentazione:

Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2016, 16:37

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