ADOZIONE
Ultima modifica 8 giugno 2023
L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla Legge 184/1983.
L'adozione è consentita ai coniugi con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, previo espletamento da parte dai servizi socio-assistenziali e sanitari delle indagini riguardanti la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali si desidera adottare il minore.
L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità da parte dello stesso Tribunale.
Tutte le notizie necessarie e le modalità di presentazione di una domanda di adozione sono reperibili alla pagina web del TRIBUNALE dei MINORI di MILANO.
Le coppie interessate ad offrire la propria disponibilità all’adozione di un bambino o che hanno già presentato la domanda presso il Tribunale per i minorenni possono rivolgersi ai Consultori Familiari della ASST Melegnano e della Martesana per informazioni e consulenze sul percorso dell’Adozione Nazionale ed Internazionale.
Per saperne di più è possibile anche consultare:
- il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla Commissione per le adozioni internazionali;
- il sito dell'Associazione ANFAA che si occupa di adozioni.
Procedure di competenza dell'Ufficiale di Stato civile del Comune
Adozione legittimante di minore italiano
Questo tipo di adozione taglia definitivamente i legami con la famiglia d'origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico.
La condizione di adottabilità è definita dal Tribunale per i minorenni nel cui distretto risiede il minore; generalmente il bambino viene affidato alla famiglia di destinazione per 1 anno e in tale periodo i futuri genitori devono richiederne l'iscrizione anagrafica (fase di affido pre-adottivo). Successivamente il Tribunale emette la SENTENZA di adozione e la invia all'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l'atto di nascita del bambino per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull'atto stesso. L'Ufficiale di Stato Civile trasmette tutte le variazioni al comune di residenza del minore che provvederà alla modifica dei dati anagrafici del minore (cognome del padre, indicazione di maternità e paternità, eventuale nuovo nome deciso dal Tribunale).
Adozione non legittimante di minore italiano
Tale adozione non ha effetti legittimanti (come la precedente) e si rivolge a minori che non si trovano in condizione di abbandono (orfani adottati da parenti, figli del nuovo coniuge…).
L'adozione può essere pronunciata anche a favore di un'unica persona. Il tribunale emette la SENTENZA e la invia all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita del minore per la trascrizione che provvederà alla determinazione del cognome come segue:
- il figlio legittimo antepone al proprio, il cognome dell'adottante; - il figlio non riconosciuto dai genitori assume il cognome dell'adottante; - nel caso di figlio riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, egli assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio; - se l'adozione è compiuta da donna coniugata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome di lei.
Se il Tribunale stabilisce diversamente, l'Ufficiale dello Stato Civile si attiene alla decisione.
Adozione di minore straniero (minore entrato in Italia senza provvedimento definitivo di adozione)
Con l'adozione il figlio adottivo acquista lo status di figlio legittimo; - il padre adottivo trasmette il proprio cognome all'adottato; - il figlio adottato diventa cittadino italiano.
Il Tribunale riconosce il provvedimento non definitivo come affidamento preadottivo. Trascorso un anno emetterà una sentenza definitiva che verrà trascritta dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il bambino ha stabilito la propria residenza. Sarà altresì trascritto l'atto di nascita con le annotazioni di competenza.
Gli effetti della filiazione derivanti dall’adozione e l’acquisto della cittadinanza decorrono dalla data della sentenza del tribunale italiano passata in giudicato.
Trascrizione sentenza del Tribunale per i minorenni che pronuncia l'adozione minore straniero (minore entrato in Italia da paese aderente convenzione Aja)
Con l'adozione il figlio adottivo acquista lo status di figlio legittimo; - Il padre adottivo trasmette il proprio cognome all'adottato; - Il figlio adottato diventa cittadino italiano; - Il tribunale, competente per residenza dei genitori adottivi, emette un decreto di conformità e ordina all'Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza dei genitori, di trascrivere il provvedimento straniero; - L'Ufficiale dello Stato Civile trascritto il provvedimento del caso, provvederà alla trascrizione dell'atto di nascita e all'annotazione di adozione.
Gli effetti della filiazione derivanti dall’adozione e l’acquisto della cittadinanza decorrono dalla data della sentenza straniera.
Trascrizione sentenza del Tribunale per i minorenni che pronuncia l'adozione minore straniero (minore entrato in Italia da paese non aderente convenzione Aja)
Con l'adozione il figlio adottivo acquista lo status di figlio legittimo; - Il padre adottivo trasmette il proprio cognome all'adottato; - Il figlio adottato diventa cittadino italiano; - Il Tribunale dovrà effettuare un esame molto più approfondito e decide se considerare il provvedimento efficace o considerarlo come affidamento preadottivo; - Dopo tale esame verrà emesso un decreto che dichiari efficace il provvedimento straniero e ordina all'Ufficiale di Stato Civile di competenza per residenza dei genitori dell'adottato di trascriverlo.
Adozione non legittimante di maggiorenne
Tale adozione non ha lo scopo di assicurare una famiglia all'adottando e NON ha effetti legittimanti, permangono infatti i legami con la famiglia d'origine per cui conserva i diritti successori, nonché i diritti e gli obblighi alimentari.
L'adozione può essere pronunciata anche a favore di un'unica persona; - Il tribunale invia la SENTENZA passata in giudicato al comune di nascita del minore per la trascrizione e l'Ufficiale dello Stato civile provvederà alla determinazione del cognome:
. il figlio legittimo antepone al proprio il cognome dell'adottante;
. il figlio non riconosciuto dai genitori assume il cognome dell'adottante;
. nel caso di figlio riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, egli assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio.
Se il Tribunale stabilisce diversamente, l'Ufficiale dello Stato Civile si attiene alla decisione.
Maggiori informazioni sui seguenti casi CASI PARTICOLARI www.ANFAA.it
1.adozione a favore di parenti o terzi estranei
2.adozione da parte del coniuge del genitore
3.dozione di minore portatore di handicap
4.dozione per impossibilità di affidamento preadottivo
Contatti
Ufficio Anagrafe
tel:02/982040.44/48