AUTENTICA DI FIRMA (o autentica di sottoscrizione)

Ultima modifica 8 agosto 2022

L autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma su un determinato documento/atto, sia stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.
Chiunque può richiedere l'autentica di sottoscrizione indipendentemente dalla residenza.
Nel caso la persona sia impossibilitata per motivi di salute a recarsi presso gli Uffici.

L'autentica di sottoscrizione è possibile per:
• dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
• istanze da presentare a privati
• deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
• nomina del difensore nei casi previsti dal codice di procedura penale
• quietanze liberatorie richieste dalle Poste Italiane
• firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali
• alienazione beni mobili registrati (es. vendita automezzi)
• sottoscrizione apposta in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria.

Costi

L'autentica della sottoscrizione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 + € 0,52 per diritti di segretaria, salvo gli usi per i quali la legge prevede apposite esenzioni d'imposta. L'uso esente dal bollo dovrà essere dichiarato al Funzionario che effettua l'autentica.

Note

Non è possibile autenticare la sottoscrizione in calce a:

- testi in lingua straniera
- dichiarazioni future
- dichiarazioni d'impegno e/o di volontà
- accettazioni o rinunce d'incarico
- procure ad agire in nome e per conto di altre persone
- scritture private
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
- fogli in bianco

ATTENZIONE: Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità


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