DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

Ultima modifica 7 giugno 2023

È una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 47 può riguardare:

  • stati, qualità personali e fatti relativi all'interessato dei quali egli sia a diretta conoscenza
  • stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
  • stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati tra quelli soggetti ad autocertificazione.

Inoltre, ai sensi dell’art 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 è possibile attestare che è conforme all’originale :

  • la copia di un atto o di un documento rilasciato o consegnato da un'amministrazione pubblica
  • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
  • la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:

  • essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione OPPURE
  • essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. 
Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali, previo appuntamento, con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Non si possono autodichiarare:

  • dichiarazioni future e/o dichiarazioni d’impegno
  • accettazioni o rinunce d’incarico
  • procure
  • scritture private
  • dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

Modalità di accesso

E' necessario prenotare un APPUNTAMENTO.

Contatti

Telefono: 02/982040.44/48

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