IMU

Ultima modifica 7 settembre 2022

Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

A decorrere dall’anno 2020, la IUC l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge di bilancio 2020 n. 160.

Il  versamento deve essere effettuato con modello F24, presso gli sportelli di banche e poste, senza alcun costo aggiuntivo, oppure on line tramite home banking.

Le scadenze  sono stabilite per il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). E’ possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Non è dovuto il pagamento se l’importo annuo della tassa è inferiore a € 12,00.

L' imposta municipale propria, a decorrere dal 2014, non si applica all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

  soggetti passivi dell'imposta

  • il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
  • i pensionati italiani residenti all’estero (iscritti AIRE)  di cui siano proprietari, venendo meno l’esenzione in precedenza disposta dall’articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo n.201/2011 come modificato dal DL 47/2014.

  Immobili concessi in comodato gratuito 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) purché siano soddisfatte tutte le seguenti prescrizioni:

  • si deve essere proprietari di uno o due immobili nello stesso Comune;
  • uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario e l’altro residenza anagrafica del comodatario;
  • il proprietario non deve possedere altri immobili in Italia;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non vale nessuna scrittura privata o altra forma dichiarativa di concessione del comodato;
  • il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione.

Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

  Immobili locati a canone concordato 

E’ ridotta al 75 per cento dell’importo determinato in base all’aliquota stabilita dal Comune, l’imposta da versare per gli immobili locati a canone concordato, pertanto pari al 25 per cento, cioè un abbassamento del tasso d’imposta al 7,95 per mille . Il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione. 

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. Viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

Sulla base del regolamento e le nuove disposizioni della Legge 160/2019 sono assimilate all’abitazione principale e quindi non si applica l’IMU

  • all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la, residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’agevolazione è applicata ad una sola unità  immobiliare.
  • all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 

 L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 2014, non si applica, altresì:

  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
CC-4_2017
27-09-2021

Allegato formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot