Passaporto per cani, gatti e furetti
Ultima modifica 16 settembre 2020
Viaggiare con Cani Gatti e Furetti
A decorrere dal 5 luglio 2004, data di applicazione del Regolamento (CE) n. 998/2003, è previsto che i cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione ai fini non commerciali, siano scortati da un passaporto conforme al modello previsto dalla Decisione 2003/803/CE e S.M.I.
MODALITA' DI RILASCIO DEL PASSAPORTO
Per le modalità di rilascio del passaporto, orari e tariffe consultare il documento allegato.
CANI - Il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del proprietario, per esigenze di espatrio previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale ed il controllo di leggibilità del microchip o del tatuaggio.
Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell’anagrafe regionale, ad integrazione dei dati anagrafici esistenti. La validità del passaporto ai fini dell’espatrio è determinata dall’esecuzione della vaccinazione antirabbica. La prima vaccinazione deve essere effettuata da almeno 21 giorni, le successive devono essere fatte entro la scadenza prevista dai vaccini utilizzati. Per informazioni più dettagliate sul rilascio vedi il settore "schema requisiti".
GATTI E FURETTI - Il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del proprietario, per esigenze di espatrio e previa iscrizione del gatto o del furetto in una sezione dell’ anagrafe regionale appositamente realizzata sul sito www.anagrafecaninalombardia.it ed il controllo di leggibilità del microchip o del tatuaggio. Per l’identificazione di gatti e furetti, è possibile utilizzare anche microchip non presenti nell’anagrafe a priori specificatamente dedicata ai cani.
Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell’anagrafe regionale, ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.La validità del passaporto ai fini dell’espatrio è determinata dall’esecuzione della vaccinazione antirabbica. La prima vaccinazione deve essere effettuata da almeno 21 giorni, le successive devono essere fatte entro la scadenza prevista dai vaccini utilizzati.
COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO
Si precisa che, all’atto del rilascio del passaporto, devono essere compilati i capitoli I, II, III e IV del documento.
Se la destinazione o reintroduzione è da Paesi Terzi, devono essere compilati anche i capitoli V, IX e X.
Successivamente al rilascio, se la vaccinazione antirabbica è in corso di validità, per i Paesi CE non è necessario altro adempimento, mentre per i Paesi Terzi dovranno essere compilati i capitoli V e X, obbligatoriamente dal Veterinario ASL, il IX dal Veterinario ASL o dal Veterinario Libero Professionista.
Competenze che possono essere svolte anche dal Veterinario libero professionista
- cap.IV: attestazioni riguardanti la vaccinazione antirabbica eseguite successivamente al rilascio del passaporto
- cap. VIII: altre vaccinazioni
- cap. VI e cap. VII: attestazioni riguardanti i trattamenti contro le zecche e l’echinococco
- cap.IX: necessario per introduzione in paesi extra CE o reintroduzione (validità di 30 giorni)